Come si calcola il reddito nel regime Forfettario?
A differenza dei regimi agevolati abrogati, il reddito da assoggettare a imposta sostitutiva si calcola applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività che varia a seconda dei diversi codici attività ATECO. Al reddito imponibile, detratti gli oneri previdenziali versati nell’anno di riferimento, si applica l’imposta sostitutiva.
In merito, le principali caratteristiche del regime forfettario sono le seguenti:
- reddito calcolato in maniera forfettaria. I costi non sono deducibili analiticamente, anche se inerenti all’attività svolta dal contribuente. Gli unici oneri deducibili sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge
- i ricavi sono tassati quando effettivamente incassati
- il reddito è soggetto a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Nel caso di imprese familiari l’imposta sostitutiva è dovuta esclusivamente dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito dell’impresa stessa prima dell’imputazione della quota ai familiari. Sono deducibili i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, oppure, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.
Quali le aliquote dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF?
Per calcolare l’imposta dovuta, occorre applicare al reddito imponibile un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 15%.
Tuttavia, quando ricorrono determinati requisiti, al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi, l’aliquota sostitutiva scende al 5%. I requisiti richiesti per l’applicazione dell’aliquota ridotta al 5% sono i seguenti:
- contribuente che non abbia esercitato, nei tre anni precedenti all’apertura della partita IVA, un’altra attività di impresa, artistica o professionale (anche in forma associata o familiare)
- attività da esercitare non costituisca – in nessun modo – una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività precedente consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del suddetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l’accesso al regime in oggetto.
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Quali sono i contributi INPS nel regime forfettario da versare?
Per le ditte individuali è obbligatoria l’iscrizione alla gestione IVS artigiani e commercianti che prevede:
- il pagamento di contributi dovuti sul reddito minimale stabili per l’anno di riferimento, da versare indipendentemente dal reddito prodotto pari a circa 4.000 euro di contributi fissi
- il pagamento di contributi a percentuale dovuti sul reddito che eccede il minimale, qualora il reddito effettivo dichiarato per l’anno di riferimento sia superiore al reddito minimale; i contributi sono determinati sulla base delle aliquote previste
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, per i contribuenti forfettari, una riduzione pari al 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti (e quindi contributi fissi sul minimale per effetto della riduzione risultano essere pari a circa 2.600 euro).
Tuttavia, non è previsto uno sconto contributivo per i Liberi Professionisti, iscritti alla propria Cassa di appartenenza (INARCASSA, Cassa forense, etc.). Tantomeno è previsto uno sconto per i professionisti senza cassa specifica, iscritti alla gestione separata dell’INPS anche se adottano il regime forfettario.