Obbligo di esterometro per i forfettari

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La fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicata a tutti coloro che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione, in ragione alle modifiche introdotte dall’art. 18 del D.L. n. 36/2022 (decreto “PNRR 2”), dal 1° luglio 2022 la regola generale in materia di documentazione delle operazioni.

In particolare, l’attuale formulazione dell’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015 prevede che, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

L’estensione in corso d’anno a soggetti prima esclusi, ossia i soggetti rientranti nel regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, i soggetti che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014 (cd. “forfettari”) e coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991, ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che, per costoro, l’obbligo vale a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che, nell’anno precedente, abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

Come precisato dalla circolare n. 26/E/2022, i soggetti di cui sopra, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui al citato art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti non residenti.

Esemplificando, con specifico riguardo ai soggetti in regime forfettario, per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, il presupposto territoriale è quello individuato dagli artt. 7-ter e ss. del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso delle prestazioni di servizi generiche rese ad un committente non residente, soggetto passivo IVA, il soggetto forfettario può continuare ad emettere fattura cartacea o elettronica extra-Sistema di Interscambio senza addebito dell’imposta, con obbligo di comunicare i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015, utilizzando il tipo documento “TD01” e il codice natura “N2.1”.

Nel caso, invece, delle prestazioni di servizi generiche ricevute, l’IVA è sempre assolta in Italia, per cui il soggetto forfettario deve provvedere all’integrazione della fattura (se si tratta di prestatore UE) o all’emissione dell’autofattura (se si tratta di prestatore extra-UE) e al versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo. Laddove l’integrazione o l’auto-fatturazione sia effettuata analogicamente o in formato elettronico ma extra-Sistema di Interscambio, è necessario trasmettere i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’esterometro mediante il tipo documento “TD17”.

Sul punto, la circolare n. 26/E/2022 ha confermato che la trasmissione del tipo documento “TD17” consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione o di auto-fatturazione, nel senso che il soggetto forfettario può evitare tale adempimento trasmettendo il tipo documento “TD17”.

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