Credito di imposta Transizione 5.0

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È attivo il nuovo Credito di Imposta Transizione 5.0 che consente di ottenere un incentivo fino al 45% (63% in alcuni casi) per i progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici delle aziende.

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

N.B. Il credito d’imposta NON spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Agevolazione.

L’agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di struttura produttiva o di processo.

Il credito di imposta va calcolato a “scaglioni” come per il credito di imposta industria 4.0, considerando il singolo anno di investimento.

Sono oggetto del credito d’imposta Transizione 5.0 i beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati come previsto dalla Legge 232/2016, acquistati e/o in leasing effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che – tramite gli stessi – i progetti di innovazione conseguano una dei seguenti due condizioni necessarie alternative:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva in misura pari o superiore al 3%;
  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento in misura pari o superiore al 5%.

Ai fini della disciplina del credito d’imposta, rientrano nell’ambito dei beni strumentali immateriali 4.0 della Legge 232/2016 anche:

 

  • software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e auto-consumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme

Se e solo se i progetti sono in grado di conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva in misura pari al 3% o dei processi interessati dagli investimenti in misura pari al 5%, possono essere agevolati anche:

 

  • beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (fotovoltaico, termico, eolico, batterie, pompe di calore) – biomasse escluse – compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta e gli impianti di produzione di energia termica, con elettrificazione dei consumi termici; speciali requisiti e basi di calcolo sono previste per i pannelli fotovoltaici
  • spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi entro e non oltre il limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e beni destinati all’autoproduzione di energia rinnovabile e, comunque, entro l’importo di 300.000 euro.

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